La Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione , legge 13 luglio 2015, n. 107 ha modificato la detraibilità delle spese scolastiche. In particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR (DPR 917/86) prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
Con l'interpello n. 68/E di ieri, l'Agenzia ha risposta sulla detraibilità delle:
Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica fornito dai Comuni, è stato precisato che le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.
Per quanto riguarda i servizi scolastici integrativi:
Segui il Dossier dedicato all'Unico Persone Fisiche 2016.
In particolare leggi l'approfondimento: La detraibilità delle spese scolastiche nel 2016