News Pubblicata il 05/08/2016

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Bonus ricerca e sviluppo: è possibile il cumulo con altri incentivi

Cumulo di incentivi possibile entro il limite del costo effettivamente sostenuto. A chiarirlo la risoluzione 66/E 2016 dell'Agenzia delle Entrate



Con la Risoluzione 66/E/2016 di mercoledì 3 agosto 2016, l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di una società che desiderava cumulare il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo su due progetti diversi, con incentivi comunitari sugli stessi progetti.

In particolare, il contribuente aveva realizzato due progetti di ricerca separati per cui aveva beneficiato:

La società con l'interpello, chiedeva all'Agenzia come cumulare, sui medesimi progetti, anche il credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 145/13, sostituito dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'Agenzia, ha ricordato che il bonus ReS riconosce un credito d’imposta del 25%, calcolato sull’incremento rispetto alla media delle spese sostenute per i medesimi investimenti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La percentuale di agevolazione sale al 50% in relazione alle spese sostenute per il personale “altamente qualificato” e per quelle relative a contratti di ricerca con Università, enti di ricerca e altre imprese, o start up innovative.

Gli investimenti vanno assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti sui medesimi costi, attesa l’assenza di un divieto di cumulo del credito d’imposta con altre misure di favore.
In ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore ai costi sostenuti.

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Fonte: Fisco e Tasse



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