News Pubblicata il 26/07/2016

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Trasformazione in credito d’imposta di attività per imposte anticipate

Chiarimenti sulle modalità di esercizio dell’opzione per la trasformazione delle Dta in credito d’imposta, nonché istituzione del codice tributo per il versamento del canone annuo; il tutto in un provvedimento, una circolare e una risoluzione delle Entrate.



Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 117661 /2016, le regole e le modalità di esercizio dell’opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta, con riferimento a quelle attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (cosiddette DTA di tipo 2).

Si ricorda che tale opzione è irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029, si considera quindi esercitata con il versamento del canone annuo entro il 1° agosto 2016 (il 31 luglio cade si domenica), oppure, se questo non è dovuto, inviando una mail di posta elettronica certificata alla Direzione regionale competente, l’elenco degli indirizzi di Posta elettronica certificata è disponibile al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Uffici+e+Pec/Posta+elettronica+certificata+-+Entrate/.

Il canone annuo è deducibile dalle imposte sui redditi e dall’Irap e sarà dovuto fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

Contestualmente alla pubblicazione del provvedimento in questione, l’Agenzia, con la circolare n. 32/E, ha fornito chiarimenti in ordine alla predetta opzione per la trasformazione delle DTA iscritte in bilancio e al provvedimento di attuazione, e con risoluzione n. 60/E, ha istituito il codice tributo per consentire alle imprese di versare il canone, “2900” denominato “Canone per opzione ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59”.

Scarica il testo della Circolare del 22 luglio 2016 n. 32/E.

Fonte: Fisco e Tasse



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