Le società di comodo che intendono richiedere il rimborso IVA possono, attestare la presenza di “oggettive situazioni" che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito (…)(comma 4-bis, art. 30 della legge 724/90), presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante compilazione dell’apposito campo del quadro VX della dichiarazione IVA. La presenza della dichiarazione sostitutiva e l’assenza di ulteriori cause ostative consentono l’erogazione del rimborso in procedura semplificata o ordinaria.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare, prima della richiesta di rimborso, l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33 pubblicata venerdì 22 luglio ha fornito chiarimenti in merito alle richieste di rimborso iva presentate dalle Società non operative e/o in perdita sistematica, precisando che nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell’esito degli interpelli.
I chiarimenti sono stati forniti alla luce delle modifiche introdotte dai decreti attuativi della riforma fiscale (dlgs n. 156 e 158 del 2015), alla disciplina dei rimborsi IVA, più in generale, con il documento di prassi si sono fornite indicazioni sugli effetti, in materia di rimborsi Iva, delle novità introdotte dal D.Lgs. 156/2015, che ha revisionato la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, e dal D.Lgs. 158/2015, che invece è intervenuto sul sistema sanzionatorio.
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