L’INPS, con messaggio del 18 luglio 2016 n. 3112, fornisce informazioni sull’art. 26 del D.lgs. 148/2015, che ha ampiamente revisionato l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà, in particolare, fa precisazioni in merito alla sussistenza dell’obbligo contributivo in relazione ai lavoratori apprendisti.
Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, viene precisato che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015).
Le imprese che hanno versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà anche per lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante, potranno recuperare il contributo mensile di finanziamento per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016 entro il 16 ottobre 2016 (ossia entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio) indicando l’importo indebitamente versato con uno dei codici conguaglio presenti nella tabella:
SETTORE FONDO DI SOLIDARIETA' |
CODICE CONGUAGLIO |
CREDITO ORDINARIO |
L151 |
CREDITO COOPERATIVO |
L134 |
ASSICURAZIONI |
L152 |
SOCIETA' GRUPPO POSTE |
L156 |
SOCIETA' GRUPPO FERROVIE |
L154 |
FONDO RESIDUALE / FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE |
L220 |
SOLIMARE |
L155 |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
L157 |
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