News Pubblicata il 21/07/2016

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Nuova Scia semplificata: pronto il decreto attuativo

Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - La decorrenza è privista per il 1 gennaio 2017



E’ stato pubblicato nella G.U. 13 luglio 2016, n. 162, il Decreto legislativo del 30 giugno 2016 n. 126, di attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il decreto, formato da quattro articoli, contiene solo la disciplina generale applicabile ai procedimenti per attività private soggette a SCIA, dovranno poi essere emanati successivi decreti legislativi che individueranno specificatamente le attività oggetto di procedimento di  mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) od oggetto di silenzio assenso, nonchè quelle per le quali è necessario il  titolo  espresso.
In questo modo tutte le restanti attività private non espressamente individuate dai decreti, saranno invece libere, salvaguardando così la libertà di iniziativa economica.

Viene ripreso il tema della modulistica unificata, ovvero le amministrazioni statali dovranno adottare moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare, prevedendo tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i moduli da adottare dovranno tenere conto delle specifiche normative regionali.

Infine l’art. 3 del decreto SCIA interviene in modo significativo sulla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, apportando diverse modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo.
In particolare viene previsto il rilascio immediato, anche in via telematica, di una ricevuta, che attesti l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione, all’interno della quale saranno indicati i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza (art. 18-bis introdotto nella L. 241/1990 che disciplina la modalità di presentazione e di conseguenza di ricezione, di istanze, segnalazioni o comunicazioni).

Se la ricevuta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 8 della legge 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7.

Viene precisato che le istanze, le segnalazioni o comunicazioni producono comunque effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi alle modifiche apportate dal Dlgs entro il 1°gennaio 2017.

Fonte: Fisco e Tasse



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