L’INPS, con Circolare 13 luglio 2016, n. 129, rende noto che l’art. 22 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 ha escluso, per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla Legge n. 183 - 2010. Pertanto, per effetto della nuova disposizione, anche ai casi di impiego di lavoratori subordinati "c.d. irregolari" si applicheranno le sanzioni civili previste dalla lettera b), comma 8, dell’art. 116 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Relativamente ai profili temporali, il documento precisa che la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data; nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre. Diversamente, per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n. 183/2010. Ne consegue che le Sedi che hanno avviato o stanno per avviare il recupero dei crediti derivanti da verbali ispettivi, il cui accertamento è iniziato dopo il 23 settembre 2015, per i quali siano state applicate sanzioni civili secondo la disciplina prevista dall’art 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 183/2010, dovranno ricalcolare secondo la nuova disciplina le sanzioni da applicare.
Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura sopra descritta.
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