Il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, con Nota 06 luglio 2016, n. 39, fornisce chiarimenti a due quesiti:
1)Qual è il regime giuridico applicabile alle agenzie di lavoro in regime di somministrazione specialista già iscritte all’albo delle agenzie per il lavoro, a titolo provvisorio o a titolo definitivo, ai sensi degli articoli 4, 5 e dell’abrogato articolo 20 del decreto legislativo n. 276/2003;
2)Qual è il regime giuridico delle società che presentano nuova domanda di iscrizione ai sensi dei medesimi articoli 4, comma 1 lettera b) e 5 del d.lgs. 276/2003 nel testo ancora vigente pur dopo l’intervenuta abrogazione del citato articolo 20 comma 3 che conteneva un elenco di settori di attività per i quali era ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Nella nota si afferma che possono essere confermate le iscrizioni a titolo definitivo delle agenzie di somministrazione specialistiche, già autorizzate a titolo provvisorio ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276/2003, sulla base dei medesimi requisiti, anche finanziari (articolo 5 comma 3), presenti al momento del rilascio dell’autorizzazione provvisoria e non anche di quelli "più gravosi" previsti invece per le agenzie di somministrazione generalista di cui alla lettera a) dell’articolo 4, comma 1, e art. 5 comma 2, del Dlgs n. 276/2003 le quali possono invece somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
In ogni caso si ricorda che alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si applica la nuova disposizione dell’articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015 circa la sussistenza del limite quantitativo del 20 %, nel numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.
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