Per la Commissione Tributaria provinciale di Bologna l’Irap non è dovuta anche in presenza di una segretaria che fissa gli appuntamenti.
La sentenza, la n. 778/09/16 , è stata emessa a seguito del ricorso presentato da un medico che esercitava l’attività presso una clinica privata e si allinea alla recente sentenza della Cassazione n. 9451/2016.
Ricordiamo che la sentenza della cassazione n. 9451/2016 ha stabilito che L’Irap per il professionista non è dovuta se la segretaria o il collaboratore svolgono attività meramente esecutive.
Già un’altra sentenza la n. 7291/2016 che riguardava i medici convenzionati con il servizio sanitario aveva affermato che l’utilizzo di strutture materiali e personale di segreteria o infermieristico comuni non fanno scattare il presupposto per l’imposta Irap.
Si spera che con questi orientamenti giurisprudenziali l’Agenzia dia istruzioni per abbandonare tutto il contenzioso in atto, stabilendo dei criteri oggettivi che ora purtroppo mancano.
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