La CORTE DI GIUSTIZIA UE, con Sentenza 30 giugno 2016, n. C-178/15 dichiara che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che " esso osta a una normativa o a una prassi nazionale (nel caso in esame Polonia), in base alla quale ad un lavoratore che nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’istituto in cui lavora si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali retribuite in un periodo successivo", sempre che la finalità del diritto al congedo per recupero della salute differisca da quella del diritto alle ferie annuali, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.
In sostanza la normativa comunitaria assicura ai lavoratori dei paesi membri che nel periodo di ferie fissato dall'azienda si trovino in congedo per malattia, il diritto alle ferie retribuite, in periodo successivo,
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