News Pubblicata il 04/07/2016

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Agevolazione prima casa: mancato trasferimento forza maggiore

Si perde l'agevolazione prima casa se è l'inquilino che non libera la casa ad impedire al proprietario di cambiare residenza: a dirlo è la Cassazione



Nella sentenza n. 13346, depositata lunedì 27 giugno 2016, la Cassazione è tornata sul concetto di “forza maggiore” nell’applicazione dell’agevolazione prima casa. Con questa sentenza, la suprema corte, ha affermato che il mancato rilascio dell’immobile agevolato, ad opera del conduttore, non configura una causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dal beneficio per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi.

Nel caso oggetto della sentenza, il contribuente aveva acquistato un immobile con l’agevolazione prima casa, che al momento dell'acquisto era locato e si impegnava a trasferire la residenza nel Comune in cui l’immobile si trovava entro 18 mesi dal rogito.

Il conduttore non aveva liberato l'immobile benchè il contratto di locazione fosse risolto, e il Comune aveva così respinto il cambio di residenza del contribuente dal momento che la casa era già occupata. Per avere residenza nel Comune e usufruire così delle agevolazioni, il contribuente aveva trasferito la residenza nell'immobile di proprietà dei genitori, ma poichè erano passati i 18 mesi dall'acquisto, il contribuente non aveva più diritto all'agevolazione prima casa.

Avverso avviso di accertamente emesso dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente sostenendo l'impossibilità di trasferire la residenza entro i 18 mesi previsti dalla legge, adduceva alla causa di "forza maggiore". L'Agenzia soccombe sia in primo che in secondo grado, e giunta la lite in Cassazione, risulta vittoriosa.

Nel caso di specie la “forza maggiore” non si era configurata, in quanto, come esemplificato dalla stesso Corte:" potrebbe configurare “forza maggiore” un sisma che colpisca l’intero Comune" ,e non un evento che impedisca al contribuente di trasferirsi, in concreto, proprio nell’immobile acquistato col beneficio. 

Questa sentenza è in linea con la posizione storica assunta dalla Cassazione ma in netto contrasto con le ultime sentenze del 2016. 

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Fonte: Fisco e Tasse



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