La Legge di stabilità 2016, al comma 208, art 1 (L. 208/2015) ha introdotto una nuova modalità di pagamento per il canone RAI, di importo pari a 100 euro, e cioè la riscossione dello stesso con addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. Con la Circolare 29/E del 21 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito molti chiarimenti.
Nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica la norma presume la detenzione di una televisione. Com'è noto il possesso di un apparecchio televisivo costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone.
Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica con scadenza di pagamento successiva a quella della rata.
I principali chiairmenti forniti nella Circolare 29/E di ieri sono:
1. quelli sulle utenze di fornitura di energia addebittabili, tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza. Per l'utente è quindi importante vedere se ha un'utenza residenziale caratterizzata dalle sigle D1, D2 e D3. Tali dati sono reperibili:
2. l'importo che corrisponde a 100 euro annui. Tale cifra è comprensiva di :
In particolare vengono forniti gli importi nel caso di canone annuale, semestrale e trimestrale, che sono riportati nella tabella seguente:
Canone | IVA | Tassa di Concessione governativa | Totale | |
Annuale | 92,18 | 3,69 | 4,13 | 100 |
Semestrale | 47,03 | 1,88 | 2,12 | 51,03 |
Trimestrale | 24,46 | 0,98 | 1,14 | 26,58 |
Sempre nella Circolare, vengono inoltre forniti chiarimenti su altre situazioni particolari come:
Scarica il testo della Circolare dell'Agenzia del 21.06.2016 n. 29/E.
Per le novità, gli approfondimenti e i dubbi consulta il nostro Dossier Canone Rai in bolletta