News Pubblicata il 21/06/2016

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Lavoro intermittente: il 27 giugno scade il triennio

In scadenza il primo triennio per l'utilizzo delle 400 giornate - limite massimo di lavoro con contratto intermittente



 Cade il prossimo il 27 giugno 2016 la scadenza del primo triennio - limite per l' utilizzo del contratto intermittente . Come noto , infatti il contratto intermittente (c.d. contratto a chiamata),  in base a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 76/2013, può essere utilizzato nel limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Il triennio di riferimento, come precisato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 35 del 2013, deve essere individuato a partire dall’ultimo giorno in cui si chiede la prestazione, andando a ritroso di 3 anni, e tenendo conto solamente delle giornate di effettivo lavoro “prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione“, ovvero successivamente al 28 giugno 2013.

I primo triennio di vigenza del nuovo limite scade il prossimo 27 giugno  per cui le Aziende sono tenute  in questi giorni  a verificare il numero di giornate di lavoro intermittente effettivamente prestate con ogni singolo lavoratore, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa. In merito a tale ultimo aspetto, ricordiamo che in caso di superamento del predetto limite, il contratto di lavoro si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.  Attenzione però il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro, come previsto dalla normativa attualmente in vigore, non è applicabile ai settori del Turismo, Pubblici Esercizi e dello Spettacolo.

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Fonte: www.paghefacili.org



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