News Pubblicata il 21/06/2016

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Leasing abitativo: requisiti soddisfatti solo al momento della stipula

Per usufruire del leasing abitativo il requisito anagrafico (meno di 35 anni d'età) e quello reddituale (reddito complessivo minore di 55.000 euro) rilevano solo al momento della stipula del contratto



La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art. 1, comma 82 ha modificato l’articolo 15, comma 1, del TUIR (DPR 917/86). Viene così riconosciuta la detrazione al 19%:

La detrazione dall’imposta lorda dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto è concessa ai contribuenti che soddisfano i seguenti requisiti:

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle agevolazioni previste per il leasing abitativo nella Circolare 27/E del 13 giugno 2016 in cui ha specificato che le condizioni non sono richieste per l’intera durata del contratto ma al momento della stipula.

L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età. In particolare:

1. per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta:

2. per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati:

E’ stato inoltre chiarito che la detrazione è riconosciuta sui “canoni e i relativi oneri accessori” pattuiti nel contratto di leasing abitativo ed è subordinata all’effettivo pagamento degli stessi da parte dell’utilizzatore, attestato dall’ente concedente. In merito agli oneri accessori non sono detraibili:

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Fonte: Agenzia delle Entrate



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