Con la Legge di stabilità 2016, ai commi 115-120 dell’art. 1 (L.208/2015) è data alla società la possibilità di assegnare ai soci beni immobili o mobili registrati pagando un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Dal momento in cui il bene esce dalla sfera patrimoniale della società per entrare nella sfera personale del socio, l’assegnazione comporta la riduzione del patrimonio netto della società in contropartita alla riduzione dell’attivo dello stato patrimoniale.
Nelle società di capitali, sono previsti trattamenti diversi se l’assegnazione agevolata avviene tramite:
In questa seconda ipotesi, il costo della partecipazione per il socio deve essere prima incrementato del maggior “valore affrancato” e poi diminuito in conseguenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26/E del 1° giugno 2016, nel caso in cui ci sia assegnazione agevolata con annullamento delle riserve di capitale, i passaggi per rideterminare il costo della partecipazione in capo al socio sono i seguenti:
Nell’ipotesi in cui il valore del bene assegnato dovesse essere maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (già incrementato di quanto sottoposto a imposta sostitutiva), l’eccedenza è soggetta a tassazione in capo al socio assegnatario.
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