Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86) prevede all’art.16-bis la possibilità di fruire della detrazione IRPEF al 50% per le spese sostenute per gli interventi di:
- manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali,
- restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali,
- ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali,
- per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche; eseguite anche su parti comuni.
Riguardo alla sostituzione dei sanitari, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che:
- l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, può ritenersi finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto riduce, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e permette di migliorare l'utilizzo delle attrezzature.
- si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici pertanto non sono agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
Riprendendo quanto chiarito dal Ministero delle infrastruttture e dei trasporti, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2016 precisa che la sostituzione della vasca e del box doccia:
- non sono singolarmente agevolabili
- sono agevolabile se rientrano in interventi di restauro maggiori per cui è prevista la detrazione d’imposta prevista all'art.16-bis TUIR. Infatti la categoria di intervento “superiore” assorbe quella “inferiore”, come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari. In questa ipotesi, dato che il rifacimento integrale è detraibile al 50%, anche la sostituzione dei sanitari diventa detraibile.