L’INPS, con circ. 95 del 7 giugno 2016, fornisce indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato.
Con l’articolo 25 n. 151 2016, infatti, il legislatore ha recentemente modificatol'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 inserendo la previsione di una specifica disciplina sulle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. Successivamente, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute sono state individuate le specifiche circostanze che danno diritto alle suddette esenzioni, stabilendo che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria; stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
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