La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 01 giugno 2016 ha fornito importanti chiarimenti anche in tema di assegnazione agevolata dei terreni agricoli, distinguendo tra quelli dati in affitto o in comodato e quelli destinati all'attività dell'impresa agricola.
Il punto 3 del Capitolo 1 della Circolare 26/E 2016 chiarisce che per le società operanti nel settore agricolo: "qualora il terreno sia utilizzato per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento di animali lo stesso non è assegnabile ai soci in regime agevolato, essendo in tal caso impiegato dalla società nell’esercizio dell’impresa.".La Circolare ribadisce più volte come sia agevolabile esclusivamente l'assegnazione di beni diversi da quelli utilizzati dalla società nel regime d'impresa, perciò l'esclusione dei terreni coltivati o destinati all'allevamento è coerente con questo principio.
Sempre nel merito delle società operanti nel settore agricolo,l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare 26/E 2016 specifica che possono essere assegnati in regime agevolato : " i terreni concessi in locazione o in comodato al momento dell’assegnazione, non essendo in tal caso gli stessi impiegati dalla società nell’esercizio dell’impresa."
L'assegnazione agevolata consiste nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci assolvendo un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8 % (10,5 % per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.).
Ricapitolando, le imprese operanti nel settore agricolo:
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