La Circolare dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 1 giugno 2016, n. 26/E, ha fornito numerosi chiarimenti sull'assegnazione e la cessione di beni ai soci, sulla trasformazione in società semplice e sull'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale; introdotte dai commi 115-120, dell'art.1 della Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). L’assegnazione agevolata è una possibilità per la società, che può assegnare ai soci beni assolvendo un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8 % (10,5 % per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti).
In particolare al punto 3, del capitolo 1, la Circolare 26/E 2016 tratta dell'ambito applicativo dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, precisando che il fine del legislatore è la fuoriuscita dall'impresa dei beni che non sono direttamente usati nelle attività imprenditoriale, motivo per cui possono essere assegnati unicamenti beni non strumentali.
Dato il fine della norma, si capisce il chiarimento offerto dalla Circolare 26/E nel caso in cui la società sia in liquidazione, senza perciò l'esercizio di alcuna attività d'impresa.
L'Agenzia sottolinea che durante la liquidazione " si è in presenza di una mera fase di chiusura dei rapporti di credito/debito verso terzi finalizzata alla cessazione dell'attività, gli immobili possono in linea generale rientrare nell'assegnazione agevolata in esame".
Perciò il fatto che la società sia in liquidazione non è di per sè un ostacolo all'assegnazione agevolata ai soci, di beni immobili/mobili registrati.
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