Il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento della prima rata della TASI 2016 a titolo di acconto. Sono tenuti al versamento proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili (compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili), ad eccezione di:
- abitazioni principali (ed equiparate) non “di lusso”, quindi non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP;
- immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
- assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
- fabbricati categorie da E1 a E9;
- fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/1973 nonché quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto, compatibilmente con gli artt. 8 e 19 della Costituzione;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e bivacchi.