L’agenzia delle entrate nella circolare 26/E del 1 giugno ricorda che secondo il principio contenuto nell’art. 47 del Tuir la restituzione di riserve di capitale, per il socio di una società di capitali, sono irrilevanti sotto il profilo reddituale, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se la restituzione (assegnazione) eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale differenza è tassabile in capo al socio.
Nel caso invece l’assegnazione avvenga con la distribuzione di riserve di utili, l’incasso del dividendo da parte del socio costituisce, di regola, reddito per il percettore e non comporta la riduzione del costo fiscale della partecipazione. Se sono stati assegnati beni il dividendo si determina in misura pari al valore normale degli stessi.
Tuttavia, prosegue, l’articolo 1, comma 118, esclude le assegnazioni dalla disciplina delle disposizioni dell’articolo 47 del TUIR, in quanto intende garantire che non scattino le presunzioni previste dalla stessa disposizione.
La conseguenza è che l’imposta sostitutiva pagata dalla società libera anche il socio da ulteriori imposte nel limite del valore contabile fiscalmente riconosciuto su cui è stata corrisposta l’imposta sostitutiva che si considera prelevata a titolo definitivo.
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