I chiarimenti tanto attesi dai contribuenti per mettere il moto l’operazione di assegnazione dei beni sono contenuti al punto 6 della Circolare n.26 del 1 giugno, precisamente a pag. 19.
Da piu’ parti infatti era stato sollevato il dubbio che l’imposta sostitutiva pagata dalla società non sarebbe stata sufficiente ad assolvere il debito di imposta dei soci beneficiari dell’assegnazione dei beni che si configura come distribuzione di utili in natura.
Ebbene la circolare ha invece chiarito che lo scopo della norma è quello di consentire alle società di assegnare beni ai soci, applicando un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni stessi ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, che chiuda (fino a concorrenza dell’ammontare tassato) qualsiasi debito tributario sia in capo alla società, sia in capo al socio.
Pertanto il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione, esattamente come previsto nel caso delle trasformazioni agevolate in società semplici.
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