E’ pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, il Decreto ministeriale 18 aprile 2016, n. 95440, il quale istituisce presso l'INPS il Fondo bilaterale di solidarietà ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Tale fondo intende assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
L’assegno ordinario richiede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad una situazione di crisi del Gruppo.L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali. Per tale prestazione è dovuto a carico del Fondo, alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato, il versamento della contribuzione correlata alla prestazione.
Ti possono interessare:
La busta paga 2023 guida operativa di MC Prudente eBook 243 pagg.
La busta paga in edilizia di MC Prudente eBook 80 pagg
La cessazione del rapporto di lavoro di C. Colosimo - Libro di carta Maggioli editore
Lavoratori dipendenti e trasferimento di azienda di P. Ballanti - eBook
La nuova informativa trasparenza ai lavoratori di P. Ballanti - eBook
Budget del personale e costo del lavoro di M.Matteucci - Ebook