Il Ministero della Giustizia, con Decreto ministeriale 17 marzo 2016, n. 70, pubblicato nella G.U. 19 maggio 2016, n. 116, regola la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il decreto enta in vigore il prossimo 3 giugno . " Il tirocinio per gli aspiranti avvocati ha una durata di diciotto mesi ed è svolto, di regola, in forma continuativa. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.
Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo eccezioni. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza."
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