Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare 09 maggio 2016, n. 18, precisa le modalità di raccolta dati sugli interventi di patrocinio nei confronti dei cittadini emigrati, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193. Recenti disposizioni normativa hanno infatti apportato modifiche alla disciplina relativa agli Istituti di patronato e di assistenza sociale ( legge 30 marzo 2001 n. 152) che hanno previsto, tra l’altro, l’estensione oltre il confine nazionale delle funzioni proprie di tali Istituti. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed omogeneità delle rilevazioni, i predetti Istituti dovranno attenersi a quanto di seguito riportato:
- per l’ottenimento di prestazioni autonome a carico di Enti assicuratori esteri, anche qualora la relativa pratica sia stata acquisita da una sede di Patronato italiana, questa dovrà attivarsi affinché la pratica sia trattata dall’ufficio dell’Istituto di patronato ubicato nello Stato estero interessato. Soltanto nel caso di assenza della sede estera, compete alla sede italiana la trattazione della pratica;
- per le pratiche concernenti l’ottenimento di prestazioni autonome a carico di Enti assicuratori italiani, acquisite da sede estera, devono essere trattate in Italia, con la conseguenza che, in questa seconda ipotesi, sarà la sede di patronato straniera ad assicurare la corretta trattazione dell’intervento in Italia;
- per gli interventi in convenzione internazionale - previsti dalla lettera b) del menzionato comma 3, dell’articolo 3, del D.M. n. 193/2008 - sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera, indipendentemente dall’ufficio dell’Istituto di patronato (italiano o straniero) che ha acquisito il mandato di patrocinio;
- per gli interventi riferiti al conseguimento di prestazioni che interessano più sedi estere, ciascuna sede estera presente nei diversi Stati coinvolti statistica la parte di intervento calcolato in pro-rata secondo la normativa del paese in cui è ubicata; qualora non siano presenti sedi del Patronato in uno o più degli Stati coinvolti, i pro-rata relativi vengono attribuiti alla sede estera che ha acquisito il mandato di assistenza.