L’INPS, con Messaggio 10 maggio 2016, n. 2079, precisa che la domanda di quantificazione del trattamento di fine servizio (TFS) ai fini della cessione devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
Poiché l’invio della domanda di quantificazione fatta attraverso uno dei tre strumenti sopra elencati avviene previa identificazione dell’utente interessato, che deve essere il beneficiario del TFS o di quota di esso, non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione del contratto di cessione; diversamente, tale autenticazione si rivela obbligatoria nel caso in cui il contratto di cessione venga notificato alla sede Inps competente per territorio senza essere stato preceduto da una istanza di quantificazione.
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