Un quesito a cui hanno risposto le Entrate nella Circolare n. 18/E/2016 su alcuni oneri detraibili riguarda l’installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali. I Caf hanno chiesto, infatti, se a detti interventi è riconosciuta la detrazione prevista per i lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati.
L’Agenzia specifica che l’agevolazione (attualmente in versione maggiorata pari al 65% anziché 55% delle spese sostenute, per un valore massimo della detrazione pari a 30mila euro) è riconosciuta nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347, della legge 296/2006).
Se invece l’installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento o nel caso in cui il nuovo non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili in base all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, consiste nel 50%, fino a un importo massimo di spesa di 96mila euro. La detrazione, a regime, sarà del 36% per un ammontare massimo di spesa di 48mila euro.
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