Tra i chiarimenti contenuti nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate sui pagamenti delle somme dovute a seguito di controlli dell'Agenzia dopo la riforma attuata con il D.Lgs. n. 159/2015, viene precisato il caso del lieve inadempimento. In particolare, viene chiarito che, fermo restando che i contribuenti che pagano una rata in ritardo entro il termine della rata successiva non perdono il beneficio della rateazione, grazie alle nuove norme, la rateazione è salva anche nel caso in cui i contribuenti versino una delle rate in misura insufficiente, per una quota mancante però non superiore al 3% del totale e comunque per un importo non superiore ai 10.000 euro, oppure nel caso in cui la prima rata venga pagata con un ritardo non superiore a 7 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. La circolare spiega cosa il contribuente deve fare in questi casi (versamento carente o tardivo) per ravvedersi ed evitare così l’iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio.
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