L’INPS, con Circolare 28 aprile 2016, n. 69 fornisce istruzioni operative sull’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro, regolato dall’art. 16 del d.lgs. 151/2001, modificato dal d.lgs. 80/2015. In questi casi infatti , il congedo di maternità si calcola aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto effettiva e quella presunta , superando la durata dei cinque mesi prevista precedentemente. Gli ulteriori periodi influiscono anche sulla durata del congedo di paternità. Ulteriori disposizioni regolano il rinvio e la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato, che la lavoratrice può esercitare a prescindere dal motivo del ricovero , o del minore adottato o affidato, sempreché le sue condizioni di salute siano compatibili con la ripresa del lavoro. E’ confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.
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