E' stato pubblicato nella G.U. 27 aprile 2016, n. 97, il DPCM 30 dicembre 2015, concernente i contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012. In particolare, si prevede un apmpliamento dell’agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale fino al 100% con un massimale innalzato a 500 mila euro, che viene erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi, ad eccezione dell'agricoltura. Potranno accedere ai contributi anche le imprese che non hanno avuto danni, ma che sono ora obbligate a mettersi a norma. Sono comprese anche quelle che non hanno dipendenti,inizialmente escluse dai primi bandi. I requisiti di ammissibilità delle imprese sono i seguenti:
a) avere la sede e/o l'unità locale nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, ossia della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Veneto;
b) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
c) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)»;
e) possedere una situazione di regolarità contributiva nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF»).
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