Il Ministero del Lavoro E delle Politiche Sociali, con Circolare 20 aprile 2016, n. 16, fornisce informazioni sul trattamento speciale di disoccupazione previsto dall’art. 11 della legge n. 223/91, riservato alle aree nelle quali il Ministero del lavoro accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione, conseguente al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree per non meno di diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento. Si ricorda che il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall’articolo 7, della stessa legge 223/91, e per un periodo fino a diciotto mesi, elevabile a ventisette in alcune aree ( Testo unico 6 marzo 1978 , n. 218) e che tale articolo verrà abrogato per espressa previsione della legge 28.6.2012 n. 92, a decorrere dal 1.1.2017.
Pertanto la circolare chierisce che le condizioni ed i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dal citato articolo 11 della legge n. 223/91, debbono perfezionarsi entro il 31.12.2016. Entro la stessa data inoltre deve essere conclusa la procedura sindacale e l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione.
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