L’INPS, con Messaggio 20 aprile 2016, n. 1760, precisa che il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, prevede che per i contratti di solidarietà, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.
Pertanto, anche per l’anno 2016, entro il suddetto limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.
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