News Pubblicata il 22/04/2016

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Accordo Italia- Svizzera approvato definitivamente dal Senato

Il Senato ha approvato in via definitiva l'accordo sullo scambio di informazioni con la Svizzera e anche con Andorra



Il 20 aprile scorso è stato concluso definitivamente in Senato il percorso di approvazione dell’accordo fiscale con la Svizzera, grazie alla ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione per evitare le doppie imposizioni. La Camera aveva licenziato il testo il 4 novembre scorso. Ora bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per la definitiva esecutività, lo scambio con le autorità confinanti. Anche in Svizzera, del resto, l'iter di approvazione del testo è praticamente concluso, considerato che a inizio marzo il Consiglio degli Stati (Camera dei cantoni) aveva ribadito all’unanimità la decisione del Consiglio nazionale di ratificare l’accordo. Ora per la Svizzera bisognerà attendere solo che si chiuda la finestra di 100 giorni durante cui potrebbe essere indetto un referendum popolare, in mancanza del quale la ratifica sarà automaticamente efficace.

Il Protocollo non prevede ancora lo scambio automatico, spontaneo e bilaterale di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera, ma consente per prassi internazionale quelle «di gruppo» e comunque, dice il trattato «uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile». Informazioni che, dal punto di vista cronologico, potranno essere retroattive fino al giorno della firma del c.d. Protocollo di Milano (23.02.2015).

Sempre il 20 aprile, è stata approvato in via definitiva dal Senato anche l’accordo con Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Le informazioni oggetto dello scambio tra autorità saranno quelle rilevanti per la determinazione, l’accertamento, l’applicazione e la riscossione dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, dell’imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive in genere. Si prevede anche il superamento del segreto bancario e la possibilità reciproca di consentire che rappresentanti delle rispettive autorità possano effettuare attività di verifica fiscale nel territorio straniero.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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