Il Ministero della giustizia, con Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 47, pubblicato nella G.U. 7 aprile 2016, n. 81, individua le nuove disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Nello specifico prevede che il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Infatti, la professione forense si considera esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
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