News Pubblicata il 06/04/2016

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Appalti e tassi di inflazione reale e programmato 2015

Decreto del Ministero delle Infrastrutture: tra il tasso di inflazione reale e programmato del 2015 non vi sono scostamenti significativi ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso negli appalti pubblici



L’art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163, c.d. Codice dei contratti pubblici e appalti relativi a  lavori,  servizi  e  forniture, ha previsto che  per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una  percentuale da applicarsi, nel  caso  in  cui  la  differenza  tra  il  tasso  di inflazione reale e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno precedente sia superiore al  2  per  cento,  all'importo  dei  lavori ancora da eseguire per ogni anno intero  previsto  per  l'ultimazione dei lavori stessi. Tale  percentuale  e'  fissata,  con  decreto  del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31  marzo  di  ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. La sentenza n. 5088 del 2006 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, ha stabilito che il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui  al  citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato perche'  operi l'istituto del prezzo chiuso, anche  qualora  la  percentuale  di  aumento,  non sia ritenuta superata.

Per questi motivi,  il Ministero delle  Infrastrutture E dei Trasporti, con Decreto ministeriale 24 marzo 2016, pubblicato nella G.U. 4 marzo 2016, n. 78, individua le differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2015. In particolare, rende noto che non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2015.

Fonte: Fisco e Tasse



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