Il dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 2/Df del 22 marzo 2016, ha precisato nel dettaglio l’ambito applicativo della norma della Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 26, Legge n. 208/2015) che impone lo stop agli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016, fornendone un'interpretazione autentica. In particolare, ha precisato che lo stop riguarda in linea generale tutti gli incrementi di natura fiscale, anche l’istituzione di nuovi tributi, come l’imposta di soggiorno, e si applica pure al “contributo di sbarco” che ha sostituito, dal 2016, l’“imposta di sbarco”, perché tale "contributo" mantiene la natura tributaria della precedente “imposta”.
Lo stesso comma 26, insieme al 28, fissa però delle deroghe alla norma: non rientrano nel perimetro della sospensione né la Tari né gli enti locali che hanno deliberato il predissesto o il dissesto, né la maggiorazione Tasi (fino allo 0,8 per mille) che, previa espressa deliberazione, potrà essere applicata anche nel 2016 soltanto per gli immobili non esentati e nella stessa misura adottata nel 2015.