L’INPS, con circolare n. 49 del 16 marzo 2016, rende noto che dal 16 marzo 2016 varia la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare,
- Interesse di Dilazione e di Differimento: L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016;
- Sanzioni civili: Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti); la medesima misura del 5,5% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8 . Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali: in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.