L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 3/E/2016, ha affermato che non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione come spesa sanitaria, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Ad esempio, non sono mai detraibili, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione, le spese sostenute per prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite. Con riguardo alle prestazioni del chiropratico, invece, le Entrate affermano che, sebbene si tratti di una figura professionale ad oggi priva di regolamentazione, la detrazione è ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) con la circolare n. 66/1984, in cui si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia. Sono ammessi in detrazione anche i trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, mentre ad oggi non sono ancora detraibili i trattamenti di “haloterapia” (o grotte di sale) in quanto il Ministero della Salute sta ancora svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie.
Scarica il testo della Circolare dell'Agenzia del 2 marzo 2016 n. 3.
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