Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con Decreto ministeriale 01 marzo 2016, pubblicato nella G.U. 15 marzo 2016, n. 62, individua le procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai marittimi, ossia della certificazione di competenza e della certificazione di addestramento.
Il rinnovo del certificato di competenza è effettuato dall'autorità marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato. Il certificato è rinnovato ai lavoratori marittimi in possesso del certificato in corso di validità.
Il rinnovo del certificato di addestramento è effettuato dall'autorità marittima che ha rilasciato il certificato, previa verifica dei seguenti requisiti:
a) permanenza dei requisiti di idoneità fisica di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
b) mantenimento della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di addestramento da rinnovare.
I requisiti per il mantenimento della competenza professionale sono stabiliti nei decreti direttoriali istitutivi dei singoli corsi di addestramento. I requisiti e le modalità di rinnovo del certificato di addestramento e della prova documentale sono stabiliti nei decreti attuativi delle disposizioni dei capitoli V e VI della Convenzione STCW.
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