Per i fatti avvenuti a decorrere dal 22 ottobre 2015, entrata in vigore del D.Lgs n. 158/2015, al fine di provare l’avvenuta omissione contributiva da parte del datore di lavoro, è sufficiente anche il solo Modello 770 o, in alternativa, la Certificazione Unica rilasciata al contribuente da parte del sostituto d’imposta. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10104 dell’11 marzo 2016, intervenuta in merito alla documentazione necessaria a provare l’avvenuta omissione contributiva da parte del datore di lavoro.
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