News Pubblicata il 10/03/2016

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Contributo inidoneità alla donazione del sangue

Le modalità di erogazione del contributo nella retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti e i casi di inidoneità nel Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta



Il Ministero della Salute ha  pubblicato nella G.U. 7 marzo 2016, n. 55 il Decreto ministeriale 18 novembre 2015, il quale individua le modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità del lavoratore dipendente alla donazione di sangue .  I casi di inidoneità alla donazione per le quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure, sono i seguenti:

a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;

b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;

c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

In tali casi, è riconosciuta la contribuzione figurativa limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure.

La non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile delle selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell'Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

Il donatore lavoratore dipendente, unitamente all'istanza da inoltrare al proprio datore di lavoro, allega la certificazione di inidoneità, ai fini della garanzia della retribuzione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale



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