News Pubblicata il 04/03/2016

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Certificazione Unica entro il 7 marzo 2016: partono le nuove sanzioni

In scadenza il termine per l'invio delle CU certificazioni uniche dei redditi all'Agenzia. Già in vigore dal 2016 il nuovo regime sanzionatorio



Il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni CU (Certificazione Unica dei redditi) da parte dei Sostituti d'imposta relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ad alcuni redditi diversi (es. compensi di lavoro autonomo occasionale e per attività sportiva dilettantistica) è il prossimo lunedì 7 marzo 2016,  in modalità esclusivamente telematica . In caso di errato  invio è possibile reinviare le CU correttive   all’Agenzia delle Entrate senza incorrere in sanzioni entro 5 giorni lavorativi ossia entro il12 marzo, scadenza che però, cadendo di  sabato  slitta automaticamente a lunedì 14.

Da ricordare che dal 1° gennaio 2016, è entrato in vigore il nuovo sistema sanzionatorio per le Certificazioni Uniche 2016 in caso di omesso, tardivo o errato invio  (art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015). In realtà, i nuovi limiti sanzionatori sarebbero dovuti andare in vigore dal 1° gennaio 2017, ma per effetto della Legge di Stabilità (art. 1, co. 952 della L. n. 208/2015) le modifiche si applicano già da quest’anno e prevedono una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata e un limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta.

Se però la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo (33,33 euro) con un massimo di 20.000 euro.

Fonte: Fisco e Tasse



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