L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E pubblicata il 2 marzo 2016, fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili formulati dai Caf e dagli operatori. Tra i chiarimenti forniti, viene precisato che la sostituzione della caldaia è un interventi che permette di accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione, poiché l’intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e, quindi, come tale si qualifica come “manutenzione straordinaria”. Al contrario, le spese sostenute per la mera sostituzione dei sanitari (es.: sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia) non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Perché sia ammessa la detrazione d'imposta, occorre che la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione stessa, come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali.
In materia di condomini minimi, poi, la circolare innova la prassi precedente, pur facendone salvi gli effetti. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, consente ai condòmini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio, a condizione che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste.
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