L’INPS, con Circolare 29 febbraio 2016, n. 44, fornisce informazioni sull’art. 1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha abrogato il regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, così come previsto dal decreto 503/1992. Dal 2016 dunque è possibile esercitare le due facoltà anche cumulativamente , e anche per periodi precedenti tale data .
Le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, saranno definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data e gli utenti verranno informati di tale procedura dalle strutture INPS competenti
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