La L. 25 febbraio 2016, n. 21, c.d. Milleproroghe, che ha convertito in legge il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, contiene la proroga dei termini previsti da molte disposizioni legislative. In particolare l’art. 2 quater prevede la proroga dell’art. 2, comma 34 della legge n. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, fino al 31 dicembre 2016 . Fino a tale data quindi non è dovuto il ticket per i licenziamenti dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto a seguito di cambio di appalto con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore. Anche in caso di cessazione dal rapporto a tempo indeterminato in edilizia per fine fase lavorativa o fine cantiere non è dovuto il ticket fino alla data sopra menzionata.
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