News Pubblicata il 25/02/2016

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Superammortamento 140% per migliorie su beni di terzi: ok ma a certe condizioni

Solo le migliorie di beni di terzi iscritte tra le immobilizzazioni materiali possono essere considerate «beni materiali strumentali» agevolati sol superammortamento del 140%



Le manutenzioni straordinarie (migliorie) su beni di terzi, che siano in locazione, in leasing, in comodato o anche a noleggio, possono essere considerate «beni materiali strumentali» agevolabili con il super-ammortamento del 140% ai fini Ires e Irpef (non Irap), solo se hanno una funzionalità autonoma e sono staccabili dai beni sui quali sono installate, se sono nuovi e se non rientrano tra quelli esclusi dall'incentivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Via libera, quindi, ad esempio, all’ammortamento maggiorato per le caldaie, i condizionatori, gli impianti di video sorveglianza, gli impianti fotovoltaici (se considerati beni mobili), installati su fabbricati di terzi ovvero per le attrezzature o gli impianti che, pur essendo installati su beni di terzi già in uso, possono essere separati dagli stessi senza perdere la loro autonoma funzionalità (ad esempio, una pompa nuova installata su un silos noleggiato).

È necessario, però, rispettare anche le altre condizioni, cioè la novità del bene e la sua tipologia. Non sono agevolati, infatti, i “beni materiali strumentali” con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% , i fabbricati, le costruzioni e i beni di cui all’allegato n. 3 della legge 208/2015.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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