L’INAIL, con Circolare 23 febbraio 2016, n. 4 fornisce le prime indicazioni sull’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015 prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2016-2017, l’applicazione di un premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il premio speciale unitario annuale è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
Fino ad oggi, la tutela assicurativa prevista dall’Inail in favore degli allievi iscritti ai predetti corsi è stata attuata mediante modalità "ordinaria" di calcolo del premio fissata dall’art. 41 del d.p.r. 1124 del 1965, con il ricorso ad una specifica voce di tariffa dedicata all’attività formativa in genere e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda, alle voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta.
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