La Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza n. 3212 del 18 febbraio 2016 ha riconosciuto alla dipendente dell’azienda, coinvolta nella rapina a mano armata all'interno dell'ufficio presso cui prestava servizio, da tempo in esito alla quale rimaneva affetta da un disturbo posi-traumatico da stress, il risarcimento per danni biologico e morale dipendenti dall'accertato inadempimento all'obbligo datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. in materia di sicurezza nel luogo di lavoro. A motivo della decisione, la Suprema Corte riteneva, così come il primo giudice, l'inadempimento dell’azienda al proprio obbligo contrattuale di dotazione di idonee misure di protezione, avendo lasciate non presidiate le finestre (al primo piano, prossime ad una sottostante pensilina di binario ferroviario della stazione, non blindate né munite di sbarre, per giunta con le telecamere a circuito chiuso disattivate per lavori di ristrutturazione in corso) dalle quali i rapinatori avevano fatto irruzione nell'ufficio.
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