Per "società tra professionisti" si intende la società costituita secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del c.c. e alle condizioni previste dall'art. 10, commi da 3 a 11, L. n. 183/2011 avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi Albi. Pertanto, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, parere n. 39343 del 15 febbraio 2016, i fisioterapisti non potranno costituire tra loro una società tra professionisti, non esistendo ad oggi alcun Albo per essi. È, tuttavia, possibile, per essi, partecipare a società tra professionisti, sia in posizione di soci sia per sole prestazioni tecniche.
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