L'art. 64 del CCNL Alimentari cooperative stabiliva che dal 1° gennaio 2016 vi fosse la possibilità del lavoratore di implementare di € 2 mensili (per dodici mensilità) il contributo al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. In assenza di manifestazione del lavoratore di contribuire con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall'iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell'impresa.
Le parti sociali (AGCI-AGRITAL, LEGACOOP-AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL), con l’accordo 14 dicembre 2015, convengono di sospendere gli effetti della mancata contribuzione volontaria del lavoratore sino al 31 maggio 2016. A decorrere dal 1° giugno 2016 i lavoratori potranno manifestare la volontà di contribuire al Fondo con proprio contributo stabilito dall'art. 64 del CCNL. Resta inteso che le aziende sino a tale data provvederanno al versamento del contributo mensile di € 10,00 come previsto dall'art. 64 del CCNL.
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